Art. 10.
(Risorse finanziarie dell'autorità portuale).

      1. All'articolo 13 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) dal gettito nei porti amministrati dall'autorità portuale della tassa e dei diritti marittimi di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della citata legge n. 82 del 1963, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355»;

          b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

      «2-bis. Le autorità portuali, per la riscossione delle tasse di cui al comma 1, lettera c), possono continuare ad avvalersi degli uffici delle dogane. Esse possono altresì avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e di ogni altro provento di loro competenza, della procedura ingiuntiva prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».